Etichettatura e non solo…

Etichettatura e non solo…

Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 (in sostituzione legge 164/92)

Entrato in vigore il 11 maggio 2010, del quale commentiamo gli articoli d’interesse.

Art 3

Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG, IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea (DOP IGP).

Art 6

Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione.

La menzione “riserva” è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo d’invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a:

  • due anni per i vini rossi;
  • un anno per i vini bianchi;
  • un anno per i vini spumanti ottenuti con il metodo charmat;
  • tre anni per i vini per i vini spumanti ottenuti con la rifermentazione in bottiglia (metodo classico).

In caso di taglio tra vini di annate diverse, l’immissione in consumo con la menzione riserva è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo d’invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione. La menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella designazione e presentazione di vini DOC o DOCG.

Art 10

Disciplinari di produzione

Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, è consentito un esubero di produzione fino al 20% della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

Art 14

Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti.

L’articolo che commentiamo al comma 3 prevede la scelta vendemmiale; tale operazione può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o a DOC e/o a IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione. E’ consentito per i mosti e per i vini il passaggio dal livello più elevato a quello inferiore. E’ inoltre consentito il passaggio da una DOCG ad altra DOCG, da una DOC ad altra DOC, da una IGT ad altra IGT, purchè:

1.       le DO e le IG insistano sulla medesima area viticola;

2.       il prodotto abbia i requisiti prescritti dalla denominazione di ricaduta prescelta;

3.       la resa massima di produzione della denominazione di ricaduta prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza;

Chiunque può effettuare la riclassificazione del prodotto atto a divenire DO o IG e deve, per ciascuna partita, annotarla obbligatoriamente nei registri e comunicarla all’ente di controllo autorizzato. Il prodotto già certificato con la DO o IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure può esserlo per scelta del produttore e/o del detentore. Per tali fini i soggetti sopra riportati devono, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri obbligatori e inviare comunicazione all’organismo di controllo autorizzato indicando la quantità, la sua ubicazione e il numero di lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato organismo un certificato di analisi chimica e/o organolettica attestante la presenza di difetti.

Il taglio tra vini diversi comporta la perdita del diritto all’uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione salvo la possibilità di richiedere una nuova certificazione per la nuova partita. Fatte salve le deroghe degli specifici disciplinari il trasferimento al di fuori della zona di produzione dei vini atti a divenire DOP o IGP comporta la perdita del diritto alla rivendicazione delle stesse. I tagli previsti dal presente articolo ai commi 7 e 8 possono essere effettuati sulla stessa partita, in più riprese ed in momenti diversi purchè almeno l’85% del vino ottenuto sia proveniente dalla massa originaria.

Art 15

Analisi chimico fisica ed organolettica.

Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La certificazione ha validità di 180 giorni per le DOCG, di due anni per le DOC.

L’esame analitico, previsto anche per le IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall’art 26 reg. Ce 607/09 (titolo alcolometrico totale ed effettivo,zuccheri totali, acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale)

Art 19

I vini DOCG devono essere immessi in consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a 6 litri, salvo diverse disposizioni dei rispettivi disciplinari di produzione. Le bottiglie devono essere munite di uno speciale contrassegno, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso.

Art 22 e 23

Disposizioni sanzionatorie, salva l’applicazione delle norme penali vigenti:

  • Chiunque produce vende o pone in vendita o comunque distribuisce, per il consumo, vini a DOP o IGP che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.000 a € 20.000;
  • Chiunque produce o vende come uve destinate a produrre vini a DOC o a IGT uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti previsti dalla presente norma è soggetto ad una sanzione amministrativa; da € 1.000 a € 10.000;
  • Chiunque dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000;
  • Chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione vitivinicola non presenta tale denuncia entro i termini previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000;
  • Chiunque contraffà, altera, acquista, detiene o cede contrassegni di stato è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 30.000 a € 100.000;
  • Chiunque immette al consumo vini a DOP non apponendo i prescritti contrassegni di Stato è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000;
  • Chiunque utilizza sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità, nell’informazione ai consumatori informazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza recipienti non conformi a quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 2.000 a € 13.000;

Art 32

Norme abrogate

  • tra le norme abrogate, a far data dall’ 11 maggio 2010, spicca quella relativa all’iscrizione all’albo imbottigliatori detenuto dalle Camere di Commercio;
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963;
  • la legge 164 del 10 febbraio 1992;
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 20 aprile 1994;
  • l’art 1, comma 1, lettera a e l’art. 14, comma 8, legge 20 febbraio 2006 n. 82.