12 Giu Testo Unico Legge 238
NOVITA’ IN MATERIA DI ETICHETTATURA PRESENTAZIONE E PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI VITIVINICOLI (Testo Unico vini)
NUOVO TESTO UNICO VINO L.12/12/2016, n. 238
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2016 n. 302
In vigore dal 12 gennaio 2017
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31dicembre 2017,che non soddisfino i requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili,possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Principali obiettivi dichiarati dal MIPAAF:
• Semplificazione su produzione, commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio. Un’unica legge di riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto importante.
• Più certezza del diritto, meno contenziosi e un sistema di controlli migliore per la tutela di un settore chiave per l’agroalimentare italiano.
• Spazio all’innovazione con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di informazione al consumatore che sfruttino le nuove tecnologie contribuendo ad aumentare la trasparenza.
Si torna quindi a parlare di semplificazione,concetto spesso sconosciuto nel nostro ordinamento.
Infatti, dalla data di entrata in vigore della legge 238/2016 sono state abrogate varie leggi e decreti, confluiti direttamente nel Testo Unico.
Dal punto di vista del territorio italiano, è innegabile dunque che vi sia stata una riduzione sensibile delle norme che sino a pochi mesi fa era necessario consultare in materia di produzione e commercializzazione del vino.
Abrogati:
a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 11 e all’articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
d) il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Tuttavia, nella materia vitivinicola, il concetto di semplificazione può risultare quantomeno ingannevole.
La disciplina è infatti suddivisa su differenti livelli:
– Unione Europea
– Italia
Sul piano dell’Unione Europea rilevano:
• norme contenute nell’OCM Unica (Reg. UE n.1308/2013) e negli accordi internazionali conclusi in materia dall’Unione Europea;
• vari regolamenti attuativi emanati dalla Commissione UE (ex pluriuso : Reg. UE n.607/2009 concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli).
Sul piano nazionale italiano rilevano:
• normativa vigente con forza di legge (L.238/2016cd.“Testo Unico Vino”);
• i regolamenti ministeriali attuativi, sia della normativa comunitaria che di quella nazionale (ex:Decreto13 agosto 2012-Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n.607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo);
• le circolari applicative.
Vediamo assieme qual è quindi l’ambito di applicazione della nuova legge (limitatamente alvino).
Reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli.
Le categorie di prodotti vitivinicoli sono contenute nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n.1308/2013-individuate nell’allegato VII
(vino–vino nuovo ancora in fermentazione–vino liquoroso– vino spumante– vino spumante di qualità– vino spumante di qualità del tipo aromatico– vino spumante gassificato– vino frizzante– vino frizzante gassificato– mosto di uve– mosto di uve parzialmente fermentato– mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite– mosto di uve concentrato– mosto di uve concentrato rettificato– vino ottenuto da uve appassite– vino da uve stramature– aceto divino)
L’incipit del nuovo Testo Unico del Vino è una dichiarazione d’amore per un prodotto italiano di grande pregio, eletto a patrimonio culturale.
Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
Come possiamo concretamente valorizzare questo patrimonio?
Anche con una corretta ed efficace etichettatura e presentazione.
a) “etichettatura”, i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
b) “presentazione”, qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.
(si applicano le definizioni dell’art. 117 Reg. Ue 1308/2013)
Esaminiamo le principali norme del Testo Unico con particolare attenzione alle novità (e conferme) più rilevanti che possono presentare dei risvolti dal punto di vista anche dell’etichettatura e della presentazione.
Introdotto il“vitigno autoctono italico”o“vitigno italico”
(art.6T.U.)
Per«vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata l’origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
L’uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all’etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell’ambito dei relativi disciplinari di produzione.
(norma soggetta a decreto attuativo MIPAAF)
Tra le novità apportate dalla riforma è prevista una disposizione sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici al fine di promuove reinterventi di ripristino recupero e salvaguardia di quei vigneti che insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico.
Tali vigneti sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d’origine.
(art. 7 T.U. –norma soggetta a decreto attuativo concordato fra MIPAAF, MIBACT e Min. Ambiente)
DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MENZIONI TRADIZIONALI NEL TESTO UNICO (da art.26 T.U.)
“Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica» dei prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite dall’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013”.
Ribadito in oltre il concetto (ex art.2D.Lgs.61/2010 ora confluito in art.27 co.3T.U.) per cui:
Il nome della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all’articolo26 , né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell’ individuazione dei prodotti.
Confermato anche art.3 D. Lgs. 61/2010 ora in art. 28 T.U.
Le DOP si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita(DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).
L’indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP.
Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate nell’etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.
Per le sottozone viene confermato all’art.29 co. 2 quanto era già previsto dall’art.4 co.2 D. Lgs. 61/2010:
Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente.
Confermato anche art.3 D.Lgs.61/2010 ora in art. 28 T.U.
Le DOP si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b)denominazioni di origine controllata (DOC).
Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).
L’indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP.
Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate nell’etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.
Riformulata la previsione sulla possibilità di utilizzare il riferimento a unità geografiche aggiuntive
Art.29co.4
Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.
(vecchia versione art.4 co.4 D.Lgs. n.61/2010)
La possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.
Le DOCG e le DOC possono utilizzare nell’etichettatura un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora sia espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione e a condizione che tale nome geografico più ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC.
(art. 29 co. 6)
Confermate le norme su:
-le specificazioni“classico”e“storico”;
-le menzioni“riserva”,“superiore”,“novello”,“passito”,“vino passito”
E’stata introdotta la menzione “gran selezione” per i vini DOCG che rispondono a specifiche caratteristiche individuate. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine “selezione” oltre alla menzione“gran selezione”.
(ex art.6D.Lgs. n.61/2010 ora art.31 T.U.)
Titolo IV- Etichettatura, presentazione e pubblicità
Art.43.Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP , delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli a DOP e IGP
Fatte salve le seguenti bevande quali lo sciroppo e il succo di uve, le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli e i prodotti vitivinicoli aromatizzati, il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto, nessuna bevanda può essere posta in vendita utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e pubblicità, termini o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l’uva, il mosto o il vino.
Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino siano riportati nell’elenco degli ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, non ché su sfondo uniforme.
Art.44.Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP
E’ vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP
Cambio delle regole di «minimizzazione» [da un ¼ a ½] dei caratteri
Conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea non si considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l’uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.
Dovremo aspettare il decreto attuativo per le ulteriori disposizioni relative all’impiego, al di fuori delle relative denominazioni, dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all’uso di marchi costituiti o contenenti nomi di DO o IG, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP.
Con il decreto del Ministro, di cui all’articolo 43, comma 1, sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo è autorizzato dalla normativa europea.
La norma è stata introdotta a seguito di emendamento. L’intento è di consentire di scrivere i nomi dei vitigni sulle etichette, dando una grande opportunità ai viticoltori, che potranno scrivere di quali uve sono composti i vini.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 co.6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell’azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell’etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell’ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione.(ex:Toscana utilizzato per DOC più piccole)
E’ altresì consentito riportare, nell’etichettatura e presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale
E’ consentito l’utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP
In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.
In particolare al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica–PQAI4
Il MIPAAF ha precisato i criteri per concedere l’autorizzazione.
Si riportano quelli relativi a ll’etichettatura:
• le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i loro acronimi DOP o IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi;
• le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;
per indicare l’ingrediente DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l’intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono esse riutilizzate per le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i rispettivi acronimi;
• è vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una DOP o IGP;
è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione DOP /IGP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall’italiano non è possibile riportare l’acronimo, neanche se tradotto;
• è possibile utilizzare, di seguito all’ingrediente DOP/IGP in lingua italiana, l’acronimo in lingua diversa dall’italiano utilizzando una delle traduzioni ufficiali degli acronimi;
• le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP/IGP nella lingua diversa dall’italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano;
• la denominazione DOP/IGP utilizzata e la eventuale corrispondente tra duzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.
Non è necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi:
a) qualora i prodotti derivati in questione non siano pre imballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:
1) nell’etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n.110/2008 e degli aceti di vino in conformità all’articolo 56 della presente legge;
2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
SANZIONI
E’stato introdotto l’istituto del “ravvedimento operoso”, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali, a condizione che non sia già iniziato un procedimento da parte dell’organismo di controllo oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d’irregolarità.
(art. 85)
Tale istituto va ad affiancare quello della diffida, che resta disciplinato dal Decreto Legge n.91/2014, ai sensi del quale per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ntro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.