Regola per la dolcificazione

Regola per la dolcificazione

La dolcificazione di un vino da tavola o di un Vqprd, allorché non vietata dal relativo disciplinare di produzione, può essere effettuata mediante aggiunta di mosto d’uva avente, al massimo,lo stesso titolo alcolometrico volumico naturale del vino che si intende dolcificare, se il prodotto in questione ha già subito un arricchimento nella fase antecedente alla denominazione di “vino da tavola” o Vqprd3. (All. V, lettera F, Reg. Ce 1493/1999).

In sostanza, si vuole evitare che sotto il pretesto della dolcificazione si effettui l’arricchimento di un vino che è stato già arricchito quando era mosto o vino nuovo ancora in fermentazione.

Nel caso in cui il vino da dolcificare non abbia subito alcun arricchimento nelle fasi ad esso antecedenti, lo stesso può essere dolcificato con mosto di uve concentrato, anche rettificato, o con mosto di uve, purché non si aumenti più di 2% vol il titolo alcolometrico volumico totale e si rispettino tutte le altre condizioni previste per l’arricchimento dei vini (All. V, lettera F/1b, Reg. Ce 1493/1999).

La dolcificazione di un vino da tavola o di un Vqprd è consentita solo nella fase di produzione o di commercio all’ingrosso (Art. 30, Reg. Ce 1622/2000). È vietato dolcificare, poi, un vino importato destinato al consumo diretto e designato con una indicazione geografica (All. V, punto 2/f), mentre i vini da tavola generici importati, qualora si intenda dolcificarli, soggiacciono alla normativa prevista per i prodotti dell’Ue (All. 1, Dm 30/7/2003).

In caso di dolcificazione, è necessario inviare all’Ufficio periferico dell’Icqrf, competente per territorio, una dichiarazione preventiva di dolcificazione. Tale dichiarazione dovrà pervenire al competente organo di controllo 48 ore prima del giorno dell’inizio dell’operazione di dolcificazione.

Le indicazioni da riportare in detta dichiarazione sono indicate nell’Art. 31 del Reg. Ce 1622/2000. Qualora un’impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione può presentare un’unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola.

La dichiarazione deve pervenire all’Ufficio periferico competente almeno 10 giorni prima del giorno previsto per la prima operazione di dolcificazione.

La presentazione dell’unica dichiarazione è subordinata, ai sensi dell’Art. 17, paragrafo 1, del Reg. Ce 884/2001, alla tenuta di un registro singolo sul quale, per ogni singola operazione di dolcificazione, vengano riportate le indicazioni prescritte dall’Art. 14, paragrafo 2, del regolamento stesso nonché dall’Art. 31, paragrafo 3, del Reg. Ce 1622/2000, sono annotate immediatamente dopo e, comunque, entro lo stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione. (All. I, Dm 30/7/2003).

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica. In particolare, la dolcificazione di un Vqprd, qualora prevista, è consentita solo se è effettuata all’interno della relativa zona di produzione o di vinificazione (All. VI, lettera G/2, Reg. Ce 1493/1999).

I Vqprd possono essere dolcificati nella regione determinata in cui è stato ottenuto il Vqprd con mosto di uve e mosto di uve concentrate originari della zona di produzione dei Vqprd da dolcificare, mentre se si impiega mosto concentrato rettificato, non sussiste la limitazione di cui sopra, trattandosi di un prodotto neutro (All. VI, lettera G/2 e 3, Reg. Ce 1493/1999).

MODELLO PREDISPOSTO

Spett.le

I.C.Q.R.F. di __________________________

Via____________________________________

Cap___________ ________________________

Fax_______________________

e.p.c.

Spett.le (ente certificatore)

_______________________________________

_______________________________________

_________________ ______________________

Fax___________________________

L’Azienda (ragione sociale) ________________________________________________ con sede legale in _______________________________________________________________________ Via _____________________________________________________ n. ____ prov. (___) codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ____________________________, tel.__________________ email __________________________________________, nella persona del legale rappresentante____________________________ codice fiscale _____________________________

COMUNICA

 che in data ______________, nello stabilimento ubicato in Via ___________________________________ n. _______ comune ______________________prov.(__) codice I.C.Q.R.F. ____________

si è procederà alle seguenti dolcificazioni:

vini a  DOP e/o IGP annata dati della partita sottoposta a dolcificazione mosti o m.c.r. aggiunti dati nuova partita dolcificata
    litri Titolo alc. effettivo Titolo alc. totale litri Titolo alc. effettivo Titolo alc. totale litri Titolo alc. effettivo Titolo alc. totale
                     
                     
                     
                     

Data comunicazione ___________________          Firma_______________________________

                                                                                               del legale rappresentante o altro incaricato

La comunicazione deve giungere almeno 48 ore prima dell’effettuazione della dolcificazione