12 Giu Relazione attivita’ prevalente agricola
- La comunicazione del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali, prot. n. 7226 del 10 maggio 2010, chiarisce in modo inequivocabile che “ai sensi delll’art 1 decreto legislativo 18 maggio 2001 n, 228, tra le attività dell’imprenditore agricolo vi rientrano quelle dirette alla conservazione trasformazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, ai sensi del predetto disposto ministeriale è possibile per una azienda agricola imbottigliare e designare con la citata espressione, imbottigliato all’origine anche partite di vini DO o IGT acquistati da terzi, purchè sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, la produzione globale dell’azienda sia prevalente rispetto a quella delle citate partite di vino acquistate da terzi.
- La comunicazione del del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali, prot. n. 11899 del 5 novembre 2010, ribadisce e conferma quanto già precedentemente espresso nella richiamata nota del 10 maggio 2010 e sottolinea che l’indicazione della citata espressione, imbottigliato all’origine, risulta conforme all’articolo 3, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2009, “purchè sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, la produzione globale dell’azienda agricola in questione sia prevalente rispetto a quella delle partite di vino acquistate da terzi”
- Anche l’art 3 del Decreto MIPAAF 13 agosto 2012, richiamato nella contestazione, ribadisce sostanzialmente la possibilità di riportare in etichetta “imbottigliato all’origine” rifacendosi all’art 2135 del codice civile che detta:
“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”