Import/export Vini paesi terzi

Import/export Vini paesi terzi

IMPORT-EXPORT VINO (Reg. 218/07, 479/08, 555/08; D.M. 9/5/01)   (vino45)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare ed esportare partite (quantitativo di stesso prodotto inviato da unico speditore ad unico destinatario nell’ambito di unica dichiarazione di immissione in libera pratica) di vino, vino spumante, vino liquoroso, mosti di uva, succo di uva da Paesi Terzi. Nessun titolo richiesto per operazioni relative a quantitativi inferiori a 30 hl o 30 q.li

Iter procedurale:

Chiunque importa od esporta vino presenta a MI.P.A.F. domanda certificato di esportazione ed importazione, indicando: Paese o Zona di origine o destinazione, designazione e codice prodotto importato od esportato, colore del vino, gradazione alcolometrica, dicitura “Zona ….”

Allegare attestato versamento cauzione, valida per tutto il periodo di validità del titolo, che:

–          per importazione è pari a 1,25 €/hl. per succhi e mosti di uva, tutti i vini; 2,5 €/hl. per succhi e mosti di uva concentrati. Per mosti e succhi di uva richiesta cauzione speciale pari a dazio di importazione, se prezzo dichiarato di entrata della partita superiore a valore forfetario di importazione maggiorato di margine di guadagno, comunque inferiore a 10% valore forfetario.  Se a mosti importati applicati misure restrittive, costituzione cauzione al momento immissione in libera pratica svincolata, previa presentazione di prova che mosti sono stati trasformati in succhi di uva non utilizzando prodotti estranei al settore viticolo, o qualora vinificati sono stati regolarmente etichettati;

–          per esportazione è pari a 8 €/hl. per succhi di uva e vini liquorosi, 2,5 €/hl. per altri prodotti

MI.P.A.A.F. rilascia titolo di esportazione ed importazione, specificando: Paese e Zona di origine o destinazione, colore del vino o mosto, quantitativo, designazione e codice prodotto, gradazione alcolometrica (Ammessa tolleranza di 0,4%vol.)

Stato membro comunica, ogni Giovedì, a CE: quantitativi per cui rilasciati titoli di importazione settimana precedente.

Titolo di importazione valido fino a termine 4° mese successivo data rilascio. Titolo esportazione valido fino a termine 2° mese successivo data rilascio, comunque non oltre 31 Agosto. Titolo valido in tutta la CE.

In caso di importazioni a tariffe agevolate, contingente gestito “in modo da evitare discriminazioni tra operatori”, assegnando titoli in base a metodo di ordine cronologico di presentazione domanda, o di ripartizione proporzionale dei quantitativi richiesti, o sulle correnti commerciali tradizionali (metodo “operatori tradizionali/nuovi arrivati) 

Alla dogana verificato, partita per partita: prezzo di entrata prodotto; se prodotto ottenuto nel rispetto di pratiche enologiche autorizzate da Comunità. A tal fine importazione di prodotti vinici soggetta a presentazione di:

1)       bollettino analisi rilasciato da laboratorio riconosciuto nel Paese Terzo attestante:

  • per vini e mosti di uva parzialmente fermentati: titolo alcolometrico volumico totale ed effettivo;
  • per mosti di uva e succhi di uva: densità;
  • per vini, mosti di uva, succhi di uva: estratto secco totale, acidità totale, acidità volatile, acidità citrica, anidride solforosa totale, presenza varietà ottenute da incroci interspecifici;

2)       certificato rilasciato da Organismo riconosciuto da Paese Terzo attestante rispetto norme enologiche CE

In deroga tali documenti possono essere sostituiti da documento elettronico di importazione nella CE di prodotti vitivinicoli “provenienti da Paesi Terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuti come equivalenti a quello comunitario (accreditati Australia, Cile, Stati Uniti America), in quanto:

1)       offre garanzie sufficienti circa natura, origine, tracciabilità dei prodotti vitivinicoli ottenuti o commercializzati in Paese Terzo;

2)       garantisce accesso ad Autorità competenti Stato membro di destinazione a dati contenuti in sistema elettronico usato (in particolare registrazione ed identificazione di operatori e laboratori di analisi);

3)       garantisce possibilità di controllare tali dati nell’ambito di reciproca collaborazione;

4)       contiene almeno le informazioni del documento cartaceo, nonché codice di riferimento assegnato da Autorità competente Paese Terzo (codice da riportare anche su documenti commerciali necessari per importazione in CE). 

Non necessario attestato e bollettino analisi nel caso di:

1)       prodotto importato originario del Paese Terzo esportatore, confezionato in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, etichettati e muniti di dispositivi di chiusura a perdere, purché quantità totale trasportata inferiore a 100 litri;

2)       vino, mosto di uve, succo di uve contenuti nei bagagli dei viaggiatori in quantitativi inferiori a 30 litri;

3)       quantitativi di vino fino ad un massimo di 30 litri che formano oggetto di piccole spedizioni tra privati;

4)       vini e succhi di uva compresi nei traslochi di privati che trasferiscono residenza da Paese Terzo a Paese CE;

5)       vini e succhi di uva destinati a fiere, purché confezionati in recipienti di capacità inferiore a 2 litri, etichettati e muniti di dispositivi di chiusura a perdere;

6)       quantità di mosti, vini, succhi di uva importati a fini sperimentali nel limite di 100 litri;

7)       vini e succhi di uva destinati a rappresentanze diplomatiche;

8)       vini e succhi di uva costituenti provviste a bordo di navi ed aerei operanti su rotte internazionali;

9)       vini e succhi di uve originari CE e qui imbottigliati, esportati in Paese Terzo e rientrati nel territorio CE per essere immessi in libera pratica.

Attestato e bollettino di analisi redatto su formulario CE (Modello riportato su G.U.CE 174/08), in forma unica per partita e sottoscritto da funzionario Organo ufficiale di controllo o di laboratorio autorizzato.

Non necessario compilare parte relativa a bollettino analisi se prodotto non destinato a consumo umano, mentre per vino di Australia confezionato in recipienti etichettati aventi capacità inferiore a 60 litri muniti di dispositivo di chiusura a perdere, riportare nel bollettino di analisi: titolo alcolometrico volumico effettivo, acidità totale, anidride solforosa totale.

Formulario in originale e copia deve sempre seguire prodotto importato, recare numero di ordine attribuito da Organismo ufficiale sottoscrittore e essere consegnato ad Autorità doganale al momento immissione in libera pratica della partita. Autorità vista formulario e restituisce ad interessato originale, mentre copia trattenuta agli atti per almeno 5 anni. Se partita respinta alla frontiera, nuova spedizione segue identica procedura, mentre in caso partita viene riesportata, non necessaria compilazione formulario. Se partita frazionata prima di immissione in libera pratica, consegnare ogni volta ad Autorità doganale originale e copia del formulario

In caso di vino esportato da Paese Terzo in altro Paese Terzo e da questo importato nella CE, Autorità di tale Paese può allegare documento rilasciato Paese di origine, senza dover effettuare analisi supplementari, purché vino imbottigliato ed etichettato nel Paese di origine “tale è rimasto”, o se esportato sfuso da Paese di origine ed imbottigliato nel Paese Terzo “senza subire ulteriore trasformazione”

Per prodotti importati da Australia ammessa procedura semplificata a favore di quei produttori riconosciuti da Autorità australiane che sottoscrivono  direttamente formulario (riportare in questo: nome ed indirizzo del produttore, numero di registrazione, titolo alcolometrico volumico effettivo, acidità totale, acidità solforosa totale). Procedura semplificata sospesa se constatato che prodotti “sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo, salute dei consumatori, o a pratiche enologiche diverse da quelle ammesse dalla CE”.  

Commissione pubblica in GUCE elenco nomi ed indirizzi di Organismi e laboratori autorizzati. a compilare documenti per importazione vini. Elenco aggiornato periodicamente, in particolare per quanto concerne cambiamento di indirizzo e/o di denominazione di Organismi e laboratori.

Per vini liquorosi e vini alcolizzati aggiungere nei documenti dicitura “l’alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica”, nome, indirizzo, firma e timbro del responsabile Organismo di controllo. In caso di vino importato recante indicazione geografica riconosciuta da OCM o da accordi tra Paese Terzo e CEoccorre riportare su documento dicitura “il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola …. e la denominazione di origine indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del Paese di origine”.  Stato membro segnala a Commissione che prodotto originario di Paese Terzo non conforme a norme CE.

Commissione può adottare misure di salvaguardia particolari per importazioni da certi Paesi Terzi su richiesta di Stato membro o di propria iniziativa. Misure adottate subito comunicate a Stati membri che, entro 5 giorni, possono presentare ricorso a Consiglio Europeo che decide entro 1 mese. Se Commissione ritiene di dover revocare o modificare misure di salvaguardia ne chiede delibera a Consiglio.

Stati membri comunicano a Commissione elenco Organismi riconosciuti per rilascio attestati “comprovanti che vino da esportare è conforme a condizioni di accesso previste da accordi con Paese Terzo”. Commissione trasmette elenco Organismi accreditati a Paese Terzo, lo pubblica su G.U.CE e lo aggiorna periodicamente.

Interessato presenta da Mercoledì a Martedì nel seguente periodo: 25% contingente entro 15 Novembre, 25% entro 15 Gennaio, 15% entro 15 Marzo, 15% entro 30 Aprile, 10% entro 30 Giugno, 10% entro 31 Agosto domanda di restituzione ad esportazione, indicando:

a)       quantitativi da esportare (Non oltre 30.000 hl. per zona destinazione);

b)       Paese e Zona destinazione (Zona 1 = Africa; Zona 2 = Asia ed Oceania; Zona 3 = Europa Est)

Per ottenere aiuto alla restituzione occorre allegare:

1)       dichiarazione indicante numero e data documento accompagnamento;

2)       prova che prodotti esportati accompagnati da certificato di esportazione e da bollettino di analisi rilasciato da laboratorio riconosciuto da Stato produttore, attestante conformità e norme qualità CE per prodotto in questione, contenente seguente indicazioni:

  • per vini da tavola e vini liquorosi: colore, titolo alcolometrico volumico totale ed effettivo, tenore acidità totale, vino ottenuto mediante taglio (Indicare origine e quantitativi di vino impiegati);
  • per mosti di uve concentrati: massa volumica.

Per Regione Marche, laboratorio riconosciuto è quello ARPAM di Macerata che può eseguire analisi per rilevare acidità totale e volatile, rame, piombo, zinco, estratto secco totale, titolo alcolometrico volumico.

Autorizzazione ha validità per 3 anni e domanda di rinnovo inviata a MI.P.A.A.F. almeno 3 mesi prima scadenza. Responsabile laboratorio comunica a MI.P.A.A.F., pena sospensione autorizzazione, qualunque modifica intervenuta a: livello di struttura, ubicazione e personale di laboratorio. In caso di modifica MI.P.A.A.F. si riserva di verificare mantenimento requisiti del laboratorio.

MI.P.A.A.F. comunica a Commissione CE elenco Organismi incaricati di rilasciare attestati di conformità vino a norme Paese di destinazione. Commissione trasmette elenco a Paese Terzo;

3)       per vini da tavola o vini liquorosi attestato rilasciato da commissione regionale di assaggio, attestante che prodotto esportato risponde “alle caratteristiche qualitative dei vini da tavola della regione di produzione da cui derivano”

Certificato esportazione rilasciato Lunedì successivo, salvo che Commissione CE non adottate misure specifiche. Se richieste superano quantitativi disponibili, Commissione decide riduzione percentuale unica o sospende presentazione domande con conseguente svincolo totale o parziale della cauzione.

Se fissata riduzione superiore a 15% interessato può ritirare domanda e chiedere svincolo cauzione. Certificato di esportazione non trasferibile riporta dicitura “destinazione valida al massimo per ….”.

Stato membro comunica ogni mercoledì a Commissione CE: domande certificati di esportazione, quantità riportate nei certificati rilasciati  e quantità domande ritirate, specificando zone di destinazione Hl. per ciascun codice di prodotto esportato, tasso di restituzione applicato.

Se mercato CE rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, Stato membro o stessa Commissione CE può chiedere sospensione, in tutto od in parte, di tale regime. Decisione presa entro 5 giorni da richiesta e notificati ad altri Stati membri che nei successivi 5 giorni possono inviare ricorso a Consiglio Europeo che decide entro 1 mese.

Entità aiuto:

Riportato in Allegato al Reg. CE 1175/03 pubblicato su GUCE 164/03 entità delle restituzioni all’esportazione “con riferimento ad hl. per i vari tipi di prodotto del settore, indipendentemente dal grado alcolico”. Restituzione soggetta a revisione periodica, almeno 1 volta per campagna. Interessato può chiedere sostituzione Paese di destinazione “purché appartenga alla stessa Zona di destinazione”.

Quantità eccedente quella fissata nel certificato di esportazione non oggetto di aiuto.

Salvo diversa disposizione dettata da Reg. CE 479/08, vietato negli scambi con Paesi Terzi riscuotere qualsiasi tassa avente effetto equivalente a dazio doganale o applicare restrizioni quantitative.

Applicazione di dazi a succhi o mosti di uva dipende da prezzo di importazione del prodotto, calcolato mediante prezzo di ogni partita o valore forfetario di importazione fissato da Commissione in base a quotazione prodotta nel Paese di origine. Se prezzo di entrata della partita non dichiarato, applicazione tariffa doganale dipende dal valore forfetario di importazione

Applicato dazio addizionale per importazione di succhi di uva e mosti di uva commercializzati con “clausole di salvaguardia speciale (SGS) “per evitare o neutralizzare effetti negativi sul mercato comunitario” qualora importazioni attuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato (Prezzo ad importazione CIF della partita considerata confrontato con prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale) a OCM o volume importazioni realizzate nell’anno supera certo livello (Percentuale del consumo interno dei 3 anni precedenti). Dazio addizionale non applicato se importazioni non recano perturbative al mercato CE o se “effetti appaiono sproporzionati rispetto ad obiettivi perseguiti”.

Ammessi contingenti tariffari agevolati di importazione a seguito di accordi internazionali stipulati.