Etichette estero

Etichette estero

DM 23 dicembre 2009

La normativa specialistica sulla etichettatura dei vini, incorniciata dal regolamento base n. 1234/07, sviscerata in modo esauriente dal regolamento di applicazione n. 607/09, trova ora la sua fisionomia pressoché definitiva con le norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaaf 23 dicembre 2009, entrato in vigore il 31 gennaio 2010, del quale commentiamo gli articoli d’interesse.

Art 1

Ai fini del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

ICQRF Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari;

DOP Denominazione di Origini protetta;

IGP Indicazione Geografica Protetta.

Art 2

Etichettatura dei vini destinati a paesi extra CEE con etichette difformi a causa della necessità di adeguarle alle norme del paese terzo di destinazione, obbligo di comunicazione preventiva all’ICQRF di competenza sullo stabilimento enologico di spedizione come da modulistica di seguito allegata.

(vedi modello Etichette estero)

Art 3

Indicazione dell’imbottigliatore e del produttore.

Per imbottigliatore si intende la persona fisica o giuridica o l’associazione di tali persone che effettuano o fanno effettuare l’imbottigliamento per proprio conto. Per imbottigliamento si intende il riempimento di recipienti aventi una capacità uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita. Il presente articolo stravolge completamente le norme sull’etichettatura in vigore fino al 31 luglio 2009. Riportiamo di seguito le principali novità:

1.      i vini che riportino in etichetta le indicazioni del nome di “aziende” che comprendono termini tutelati, quali castello, villa, rocca, torre e abbazia, debbono essere interamente ottenuti da uve raccolte e vinificate nella stessa azienda. Il tutto tenendo presente che la riserva dei 5 termini predetti vale solo nell’ambito dei “nomi di azienda viticola” mentre se riportati nell’ambito di una ragione sociale la limitazione cade del tutto;

2.      indicazioni “imbottigliato all’origine da ……..”o “imbottigliato dall’azienda agricola” o termini equipollenti (fattoria, tenuta, cascina, podere, masseria, azienda viticola, ecc), ma senza la menzione “integralmente prodotto” può dichiararsi nella etichettatura di vini a DOP/IGP anche se non ottenuti – parzialmente o totalmente – da uve raccolte e vinificate dall’imbottigliatore ;

3.      indicazione “integralmente prodotto” e imbottigliato all’origine da…….. può essere dichiarato a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente nei vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate dalla stessa.

In conclusione termini che fino al 31 luglio 2009 erano di dominio esclusivo del produttore di vino ottenuto con il 100% dalle proprie uve oggi possono essere utilizzati anche da coloro che non producono uve a condizione che detti figurino nella ragione sociale dell’imbottigliatore.

Art 4

Indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore – misure relative ai codici.

La norma conferma la preesistente facoltà di dichiarare solo in codice, anziché per esteso, una delle indicazioni quali: il nome, l’indirizzo e l’attività dell’imbottigliatore o del produttore. In base a quanto disposto dall’art. 56/5 del regolamento n. 607/09 e dall’art. 4/1 del decreto che si annota, la facoltà predetta (codice ICQRF) è legata alla condizione che:

  1. sull’etichetta figuri per esteso, sempre, il nome e l’indirizzo (comune) di una delle figure che partecipano al circuito commerciale (importatore, venditore);
  2. sia adottato il codice ICQRF, che coincide con quello attribuito in sede di vidimazione dei registri;
  3. che tale sigla sia completata dal riferimento allo stato membro. Ad esempio se il codice del registro è SI/5000 in etichetta dovremo indicare “IT/SI/5000, dove IT sta per Italia.

Il comma 2 dell’art. 4 impone, inoltre, l’obbligo della riduzione della dimensione dei caratteri in etichetta onde evitare ogni possibile equivoco tra le indicazioni obbligatorie, (nome, ragione sociale o comune dell’imbottigliatore/speditore/importatore) contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, diversa da quella riferita alla designazione del prodotto interessato; le predette indicazioni devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza e comunque con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP.I vini destinati all’esportazione devono riportare la dicitura “Prodotto in Italia” oltre a Italia nell’indicazione del comune di imbottigliamento. La dicitura Prodotto in Italia deve avere le stesse dimensioni di Italia la prima volta (nell’indicazione del comune di imbottigliamento) .

Art 5

Vedi quanto riportato nel commento all’art. 3 punto 1

Art 11

Indicazioni relative a taluni metodi di produzione.

In mancanza di norme specifiche Ue o nazionali si ritiene che per metodi di produzione si debbano ritenere tutte le lavorazioni, veritiere e dimostrabili, che precedono l’immissione in consumo, a partire dalla coltivazione, dalla preparazione delle uve in vista della vinificazione (vendemmia tardiva, appassimento su pianta, su graticci ecc., a seguire le varie parti del ciclo della vinificazione comprese quelle che determinano colori particolari), le lavorazioni dopo la vinificazione (affinamento, invecchiamento, filtrazioni e trattamenti enologici ecc.) via via fino alle trasformazioni in vini speciali.

Tali modi di lavorazione possono così suddividersi:

  1. tutelati come menzioni tradizionali quali amarone, cerasuolo recioto riserva superiore ecc;
  2. relative a vini maturati in legno come riportato nell’allegato XVI del regolamento 607/09, fermentato in barrique, fermentato in botte di………, fermentato in botte, maturato in barrique, maturato in botte di………, maturato in botte, invecchiato in barrique, invecchiato in botte di…….., invecchiato in botte. L’art. 66/2 del regolamento sopra riportato, inoltre, esclude che un vino contraddistinto con le diciture sopra dette possa essere elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia (trucioli). Occorre inoltre tenere presente che per poter dichiarare in etichetta, i modi di lavorazione sopra riportati, le operazioni di immissione in legno ed estrazione dal legno debbono essere tracciate nei registri di carico/scarico;
  3. riferimenti alla produzione biologica dell’uva. E’ opportuno precisare che il regolamento 834/07 attualmente non consente il riferimento a definizioni tipo “vino biologico” ma solamente “uva da agricoltura biologica”;

Art 12

Nome dell’unità geografica più piccola o più grande dell’area delimitata di produzione della DOP o IGP.

Dobbiamo rilevare che con l’art 118/27 del regolamento n. 1234/07 la Ue ha esteso anche ai vini IGP la facoltà di dichiarare in etichetta il nome dell’unità geografica più piccola o più grande, di un’area di produzione delimitata, già ammesse per i vini DOP. Si ricorda che le unità geografiche di seguito indicate possono figurare solamente nelle etichette dei vini a DOP/IGP con esclusione dei vini generici (cosiddetti VINI ex vini da tavola) e quelli varietali (i quali possono riportare l’annata di produzione e le seguenti varietà, cabernet franc, merlot, syrah, chardonnay, sauvignon e cabernet sauvignon).

  1. l’ unità geografica più piccola della zona di produzione che è alla base della DOP o della IGP e il riferimento alla zona geografica sono costituite dal nome di:

a)-una località o un gruppo di località;

b)-un comune o una frazione;

c)-una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;

d)-una zona amministrativa.

Il decreto che si annota, tuttavia, non norma in modo specifico sull’utilizzo delle sottozone

rimandando alla nuova 164 (legge 61 dell’8 aprile 2010) ed ai singoli disciplinari di produzione.

Art 15

Disposizioni per l’uso di altre indicazioni veritiere che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini.

L’articolo che si commenta disciplina le varie informazioni riportabili in etichetta ma per approfondire meglio l’argomento è opportuno dire che l’Unione Europea prevede tre ordini diversi di dichiarazioni da riportare nell’etichettatura dei vini:

1        quelle classificate obbligatorie tipo la denominazione dei vini, grado alcolico, capacità del contenitore, identificazione dell’imbottigliatore o di colui che partecipa al circuito commerciale ecc….

2        quelle facoltative tipo colore, annata, ecc…..

3        quelle libere, previste da questo articolo, purché qualsiasi informazione riportata:

·         assicuri la corretta e trasparente informazione al consumatore;

·         non induca in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e più precisamente sulla:

– natura, qualità, composizione, quantità,conservazione,

– origine, modo di ottenimento del prodotto stesso purchè non suggerisca che il vino possiede caratteristiche particolari(quando tutti i vini analoghi possiedono caratteristiche identiche).

In definitiva le informazioni libere devono essere veritiere e documentate ad esempio il passaggio in legno, quando non è espressamente previsto dal disciplinare, deve essere riportato nei registri di carico e scarico (commercializzazione).

Art 16

Disposizioni finali.

Lo stesso paragrafo 2, dell’art. che si commenta, tuttavia fa salve transitoriamente:

1        le norme che ammettono l’utilizzo di etichette non conformi a questa nuova normativa fino al 31 dicembre 2010, con possibilità poi di commercializzare il vino confezionato fino a esaurimento delle scorte;

2        le norme sui cartelli di cantina (sia per i vasi vinari che per le bottiglie non confezionate) rimangono in vigore fino a quando non sarà adottata la specifica normativa nazionale in materia di registri e documenti di accompagnamento.

L’entrata in vigore del presente decreto è fissata per il 31 gennaio 2010.