Consegna/Utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione (10/01/2025)

Consegna/Utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione (10/01/2025)

CONSEGNA/UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
In merito allo smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione delle uve, riportiamo di seguito le tempistiche da adottare per la consegna in distilleria o per l’uso agronomico, utilizzando questa ultima pratica ricordo che occorre fare la comunicazione attraverso il sito Sian.

VINACCE
per le vinacce la consegna ai distillatori o lo smaltimento in campo deve avvenire entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale (anziché dal loro ottenimento, come precedentemente previsto), se le vinacce ottenute riguardano la vinificazione di uve che daranno vini passiti o vin santi (lavorate successivamente alla fine del periodo vendemmiale) sono previsti 30 giorni dalla lavorazione delle uve stesse.

FECCE
viene individuato il solo termine del 31 luglio per ciascuna campagna (anziché i 30/90 giorni dall’ottenimento del prodotto, come precedentemente previsto).
Resta inteso che, ai sensi
dell’art. 13 della Legge n. 238/2016, la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dal loro ottenimento.

Sinalunga 10 gennaio 2025

Per Viti Consulenze
Enrico Viti